NIS2 per le PMI: scadenze e conformità da ottobre 2026
Ottobre 2026 segna il passaggio dalla fase di accompagnamento alla piena operatività della NIS2 in Italia. Per le PMI coinvolte, le misure di sicurezza devono essere attive e l'ACN può avviare le verifiche ispettive. Ecco il calendario aggiornato e le azioni da completare.
Il calendario NIS2 per le PMI
Il D.Lgs. 138/2024, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), ha definito un percorso di adeguamento progressivo. Le tappe già superate e quelle in corso:
| Scadenza | Adempimento | Stato |
|---|---|---|
| 16 ottobre 2024 | Entrata in vigore D.Lgs. 138/2024 | Completato |
| 28 febbraio 2025 | Registrazione sulla piattaforma ACN | Completato |
| 15 gennaio 2026 | Obbligo notifica incidenti significativi al CSIRT Italia (Det. ACN 379907/2025) | Operativo |
| Ottobre 2026 | Misure di sicurezza pienamente operative | In corso |
| Da ottobre 2026 | Avvio attività ispettive ACN | In corso |
Quali PMI rientrano nel perimetro
Non tutte le PMI sono soggette alla NIS2. Il D.Lgs. 138/2024 individua due categorie di soggetti:
- Soggetti essenziali: operatori in settori critici come energia, trasporti, sanità, acqua potabile, infrastrutture digitali e spazio.
- Soggetti importanti: operatori in settori come servizi postali, gestione rifiuti, fabbricazione di dispositivi medici, produzione e distribuzione alimentare, fornitori di servizi digitali (marketplace, motori di ricerca, cloud computing).
Le PMI possono rientrare nel perimetro se operano in uno di questi settori, indipendentemente dalla dimensione. In particolare, i fornitori di servizi digitali (DNS, cloud, data center) sono soggetti anche se qualificati come piccole imprese. Il criterio determinante è il settore di attività, non la dimensione.
Le misure di sicurezza richieste
L'art. 24 del D.Lgs. 138/2024 richiede misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate. La proporzionalità è un criterio esplicito: le misure devono tenere conto della dimensione dell'impresa, dell'esposizione ai rischi e della gravità degli impatti potenziali.
Le aree coperte includono:
- Gestione dei rischi: analisi dei rischi per le reti e i sistemi informativi, aggiornata periodicamente.
- Gestione degli incidenti: procedure di rilevamento, risposta e recupero, con capacità di notifica al CSIRT Italia entro le tempistiche previste (art. 25).
- Continuità operativa: piani di backup, disaster recovery e gestione delle crisi.
- Sicurezza della supply chain: valutazione dei rischi legati ai fornitori diretti e ai prestatori di servizi.
- Sicurezza nell'acquisizione e sviluppo di sistemi: gestione delle vulnerabilità e aggiornamenti.
- Formazione: programmi di consapevolezza sulla cybersecurity per tutto il personale.
- Crittografia: politiche e procedure per l'uso della crittografia, ove appropriato.
- Controllo accessi e gestione risorse: politiche di autenticazione e gestione degli asset IT.
La governance: responsabilità degli organi direttivi
L'art. 23 del D.Lgs. 138/2024 attribuisce responsabilità diretta agli organi di amministrazione e direzione. Non si tratta più di una delega esclusiva alla funzione IT:
- Gli organi di amministrazione devono approvare le misure di gestione dei rischi.
- Devono sovrintendere alla loro attuazione.
- Possono essere ritenuti responsabili in caso di violazioni.
- Devono seguire una formazione specifica in materia di cybersecurity.
Notifica degli incidenti: come funziona
Dal 15 gennaio 2026 è pienamente operativo l'obbligo di notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia (Determinazione ACN 379907/2025). La procedura si articola in tre fasi:
- Pre-notifica: entro 24 ore dall'individuazione dell'incidente significativo.
- Notifica completa: entro 72 ore, con una valutazione iniziale della gravità e dell'impatto.
- Relazione finale: entro un mese dalla notifica, con descrizione dettagliata, causa principale e misure di mitigazione adottate.
Sanzioni
Il quadro sanzionatorio è significativo:
- Soggetti essenziali: fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo.
- Soggetti importanti: fino a 7 milioni di euro o l'1,4% del fatturato mondiale annuo.
L'ACN può inoltre disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni o delle certificazioni dell'impresa.
Cosa fare adesso: checklist operativa
- Verificare l'ambito: controllare se l'impresa rientra nei settori degli Allegati I e II del D.Lgs. 138/2024, o se è fornitrice di soggetti in perimetro.
- Completare la registrazione: se non ancora fatto, registrarsi sulla piattaforma ACN (il termine era il 28 febbraio 2025, ma la registrazione resta accessibile).
- Analisi dei rischi: condurre o aggiornare l'analisi dei rischi sulle reti e i sistemi informativi.
- Policy di sicurezza: adottare o aggiornare le policy di gestione incidenti, backup, controllo accessi e formazione.
- Formazione CdA: programmare la formazione obbligatoria per gli organi direttivi.
- Procedura di notifica: predisporre la procedura interna per la notifica degli incidenti al CSIRT Italia nelle tempistiche previste.
- Audit fornitori: valutare i rischi di cybersecurity legati ai fornitori critici.
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Richiedi una consulenzaFonti normative e riferimenti
- Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) — EUR-Lex
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 — Recepimento NIS2 in Italia, GU 1° ottobre 2024
- Determinazione ACN 379907/2025 — Notifica incidenti significativi dal 15 gennaio 2026
- Agenda Digitale — NIS2 scadenze 2026: la guida per le piccole imprese
- Namirial — Scadenze NIS2: cosa devono fare le imprese entro ottobre 2026
- ECnews — La Direttiva NIS2 nel 2026
- PMI.it — NIS2: obblighi e scadenze per le imprese
Questo articolo è redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI Act, Reg. UE 2024/1689, art. 50). Titolare del trattamento: Andrea Torresi, Torresi & Associati S.r.l., Corso Umberto I° 161, 62012 Civitanova Marche (MC).